Il Superbonus è un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di
detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica,
di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici.
La detrazione in origine spettava per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ma
per effetto di successive modifiche normative (legge 30 dicembre 2020, n. 178 - legge di bilancio
2021 e, da ultimo, decreto legge 6 maggio 2021, n. 59), il Superbonus è stato prorogato.
Di seguito tutte le scadenze:
- Edifici unifamiliari: 31 dicembre 2022 con obbligo esecuzione lavori al 30% entro il 30 giugno 2022;
- Edifici plurifamiliari/condomini: 31 dicembre 2023;
- Interventi eseguiti da persone fisiche su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, anche se
posseduti in esclusiva o in comproprietà sono assimilati ai condomini, quindi con attestazione
delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di
riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
E' prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un
contributo sotto forma di sconto in fattura praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in
alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Se puoi realizzare uno dei tre interventi precedenti che assicurino il miglioramento di 2 classi energetiche dell'edificio, allora puoi aggiungere i seguenti interventi minori ( c.d. trainati ) che beneficiano sempre dell'aliquota 110% :
Serramenti ed Infissi
Schermature solari
Fotovoltaico
Caldaie a biomassa
Caldaie a condensazione
Pompe di Calore
Colonnine di ricarica elettrica
Scaldacqua a PDC
Collettori Solari
Generatori ibridi
Building Automation
Microgeneratori
Sistemi di Accumulo
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta
del 60% per interventi finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria
catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono
trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale
n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi
sulle strutture opache della facciata, su balconi o su
ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna.
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati
sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla
strada o da suolo ad uso pubblico.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i
contribuenti residenti, e non residenti, nel territorio
dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che
possiedono a qualsiasi titolo l’immobile
oggetto di intervento.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 60% delle spese
documentate al 2022, effettuate tramite bonifico bancario o
postale, va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo.
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è
disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una
detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute, fino
ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 96.000 euro per unità immobiliare.
È prevista, inoltre, una detrazione Irpef entro l’importo
massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati
a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi
di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di
costruzione che provvedano entro 18 mesi dalla data di
termine dei lavori alla successiva alienazione o
assegnazione dell'immobile.
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2021 e 2022 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: - per un contributo, sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto - per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
L’Ecobonus 65% per gli interventi di efficienza energetica è
un’agevolazione pubblica concessa sotto forma di detrazione
Irpef o Ires, con la quale lo Stato promuove la riduzione delle
emissioni inquinanti dovute alle attività residenziali e non,
attraverso una migliore gestione dell’energia e la
diminuzione degli sprechi termici.
Questa agevolazione fiscale viene concessa per tantissime
tipologie di lavori effettuati dal contribuente con la
finalità della riqualificazione energetica degli edifici
esistenti, quindi non è valido per gli immobili
di nuova costruzione.
- RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO
- CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+
Sistema termoregolazione evoluto
- GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
- POMPE DI CALORE
- SCALDACQUA A PDC
- COIBENTAZIONE INVOLUCRO
- COLLETTORI SOLARI
- GENERATORI IBRIDI
- SISTEMI di BUILDING AUTOMATION
- MICROCOGENERATORI
Ogni tipo di intervento prevede dei massimali specifici, dei limiti
per gli importi che la detrazione può raggiungere in base alla
spesa sostenuta.
Il bonus VERDE consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle
spese sostenute per i seguenti interventi:sistemazione a
verde di aree scoperte private di edifici esistenti,
unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di
irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di
coperture a verde e di giardini pensili.
Danno diritto all’agevolazione anche
le spese di progettazione e manutenzione
se connesse all'esecuzione di questi interventi.
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali
di pari importo e va calcolata su un importo
massimo di 5.000 euro per unità immobiliare
ad uso abitativo.
Pertanto, la detrazione massima è di 1.800 euro
(36% di 5.000) per immobile.
Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso
strumenti che ne consentano la tracciabilità
(per esempio, bonifico bancario o postale).
Sono agevolabili anche le spese sostenute per interventi
eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali,
sempre fino a un importo massimo complessivo
di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:
- la manutenzione ordinaria
- i lavori in economia.
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un
immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione va ripartita, tra gli aventi diritto, in dieci quote
annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a 10.000 euro.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più
unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte.
L’importo massimo di 10.000 euro è applicabilie,
infatti, a ciascuna unità abitativa oggetto
di ristrutturazione.
A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili
agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie,
scrivanie,tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone,
credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di
illuminazione che costituiscono un necessario
completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di
pavimentazioni (per esempio: il parquet), di tende e tendaggi,
nonché di altri complementi di arredo.